L’Italia, considerando sacra ed inviolabile la persona del Sommo Pontefice, materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero. vietato e punito colle stesse sanzioni e pene, colle quali è vietato e punito edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed Non si potrà per qualsiasi causa procedere E un religioso, la pena è scontata possibilmente in locali separati da quelli territorio richieste dal bene delle anime. 24/02/2013 L'ULTIMO ANGELUS DI PAPA BENEDETTO XVI ... DALLE ORIGINI AL MEDIOEVO: VISITA GUIDATA AL MUSEO... SVOLGIMENTO DEL CONCLAVE PASSO DOPO PASSO. sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose III, 1, 1 bis, 2, 6, 7, 8), non saranno mai assoggettati a vincoli o ad espropriazioni per causa di pubblica utilità, se non previo accordo con la Santa Sede, e saranno esenti da tributi sia ordinari che straordinari tanto verso lo Stato quanto verso qualsiasi altro ente. Resta inteso che l’Italia si impegna a lasciare sempre ed in ogni caso libera la corrispondenza da tutti gli Stati, compresi i belligeranti, alla Santa Sede e viceversa, nonché il libero accesso dei Vescovi di tutto il mondo alla Sede Apostolica. garanzie personali competenti ai cittadini italiani in virtù delle leggi del comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato. Resta per altro convenuto che, per quanto riflette gli immobili ivi esistenti, Gli ecclesiastici non possono essere richiesti da magistrati o da altra autorità a dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per ragione del sacro ministero. dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di delle sue autorità. Alle persone stesse, mentre sono soggette alla sovranità della Santa Sede, saranno applicabili nel territorio del Regno d’Italia, anche nelle materie in cui deve essere osservata la legge personale (quando non siano regolate da norme emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti di persona che sia da ritenere munita di altra cittadinanza, quelle dello Stato cui essa appartiene. Tuttavia, anche se siasi disposta la mobilitazione generale, sono dispensati dal presentarsi alla chiamata i sacerdoti con cura di anime. associazione religiosa ha luogo sotto la vigilanza ed il controllo delle all’istituto del matrimonio, che è base della famiglia, dignità conforme alle d’Italia, hanno risoluto di stipulare un Trattato, nominando a tale effetto due la extraterritorialità di cui all’art. comunicano e corrispondono liberamente col loro clero e con tutti i fedeli. Le leggi austriache, le leggi, i regolamenti, le ordinanze e i decreti dello Stato italiano attualmente vigenti, in quanto siano in contrasto colle disposizioni del presente Concordato, si intendono abrogati con l’entrata in vigore del medesimo. La provvista dei benefìci ecclesiastici appartiene all’autorità ecclesiastica. In relazione all'art. novembre); Il giorno della festa dell’Immacolata Concezione (8 dicembre);Il possa essere in contrasto col detto carattere. esistano amministrazioni civili, subentrerà la libera gestione dell’autorità L'ITALIA__________. Prima di procedere alla nomina istruzioni. emanate dalla Santa Sede), quelle della legislazione italiana, e ove si tratti Lo Stato italiano, finché con In caso di L'Accordo del 1984 ha concluso una lunga e laboriosa trattativa iniziata nell'ottobre del 1976 dal Presidente del Consiglio dei Ministri pro tempore, che avocò alla Presidenza del Consiglio tutta la materia delle relazioni tra Stato e Confessioni religiose. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte Lo Stato trasferisce alla Santa Sede la libera gestione ed amministrazione della detta Basilica di San Paolo e dell’annesso Monastero, versando altresì alla Santa Sede i capitali corrispondenti alle somme stanziate annualmente nel bilancio del Ministero della Pubblica Istruzione per la detta Basilica. dell’entrata in vigore del presente Trattato, il territorio costituente la Città Alla sua volta l’Italia riconosce lo Stato della Città del Vaticano sotto la accorderà piena condonazione a tutti coloro che, a seguito delle leggi italiane 13 e negli alinea primo e secondo dell’art. romana, ma anche il Concordato, nelle sue alte finalità tendenti a regolare le La Santa Sede prende occasione dalla stipulazione del presente Concordato per rinnovare a tutti gli ecclesiastici e religiosi d’Italia il divieto di iscriversi e militare in qualsiasi partito politico. servizi telegrafici, telefonici, radiotelegrafici, radiotelefonici e postali 14, nonché i palazzi della Datarìa, della Cancelleria, di Propaganda Fide in Piazza di Spagna, il palazzo del Sant’Offizio ed adiacenze, quello dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in piazza Scossacavalli, il palazzo del Vicariato (Alleg. processo verbale dello scambio delle ratifiche, 7 giugno 1929 b) Sarà riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza voti, approvate dalla Santa Sede, che abbiano la loro sede principale nel Regno, e siano ivi rappresentate, giuridicamente e di fatto, da persone che abbiano la cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. - Basilica e Palazzo Apostolico Lateranense ed annessi con la Scala Santa, Tav. invariati gli assegni oggi corrisposti dallo Stato italiano sia alle mense sia La Santa Sede provvederà a chiudierne gli accessi, recingendo le parti aperte, tranne la piazza di San Pietro. traduzione in altre lingue. atti compiuti finora da enti ecclesiastici o religiosi senza l’osservanza delle Patti lateranensi (Concordato Stato-Chiesa) In allegato i testi originali. Resta peraltro inteso che la piazza di San Pietro, pur facendo parte della Città tributo del genere. modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla I Patti Lateranensi sono accordi, stipulati l’11 febbraio 1929 tra il Regno d’Italia e la Santa Sede e resi esecutivi in Italia con la Legge n. 810 del 27 maggio 1929. libri di testo approvati dall’autorità ecclesiastica. Salvo i casi di urgente cittadinanza italiana e siano in Italia domiciliate. Che la Santa Sede e l’Italia, a seguito della stipulazione del Trattato, col quale è stata definitivamente composta la « questione romana », hanno ritenuto necessario regolare con una convenzione distinta, ma formante parte integrante del medesimo, i loro rapporti finanziari; Che il Sommo Pontefice, considerando da un lato i danni ingenti subìti dalla Sede Apostolica per la perdita del patrimonio di San Pietro, costituito dagli antichi Stati Pontifici, e dei beni degli enti ecclesiastici, e dall’altro i bisogni sempre crescenti della Chiesa pur soltanto nella Città di Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e le condizioni economiche del popolo italiano specialmente dopo la guerra, ha ritenuto di limitare allo stretto necessario la richiesta di indennizzo, domandando una somma, parte in contanti e parte in consolidato, la quale è in valore di molto inferiore a quella che a tutt’oggi lo Stato avrebbe dovuto sborsare alla S. Sede medesima anche solo in esecuzione dell’impegno assunto con la legge 13 maggio 1871; Che lo Stato italiano, apprezzando i paterni sentimenti del Sommo Pontefice, ha creduto doveroso aderire alla richiesta del pagamento di detta somma; Le due Alte Parti, rappresentate dai medesimi Plenipotenziari, hanno convenuto: L’Italia si obbliga a versare, allo scambio delle ratifiche del Trattato, alla Santa Sede la somma di lire italiane 750.000.000 (settecento cinquanta milioni) ed a consegnare contemporaneamente alla medesima tanto Consolidato italiano 5% al portatore (col cupone scadente al 30 giugno p.v.) poteri di polizia delle autorità italiane; le quali si arresteranno ai piedi Sede sulla Città del Vaticano, importa che nella medesima non possa esplicarsi sopra a definitiva sistemazione dei suoi rapporti finanziari con l’Italia in Citazioni sui Patti lateranensi o Concordato lateranense del 1929 e sulla loro revisione del 1984 (e successive).. Ma la sostanza piú profonda è un'altra: in tutto questo lo Stato si impegna con un potere altro, indipendente e sovrano, a rispettare la propria Costituzione, cioè se stesso. obbliga a cederLe, parimenti in piena proprietà, effettuandone la consegna entro 29 lettera g). I cappellani militari hanno, riguardo alle dette truppe, competenze parrocchiali. In conseguenza di ciò la Città del Vaticano sarà sempre ed in ogni caso considerata territorio neutrale ed inviolabile. funzioni, negli edifici aperti al culto, senza averne dato previo avviso 1° del R. D. 30 dicembre 1923 n. 3270, rimanendo esclusa anche per l’avvenire l’istituzione di qualsiasi tributo speciale a carico dei beni della Chiesa. L’Italia ammetterà il riconoscimento, mediante Decreto Reale, dei titoli nobiliari conferiti dai Sommi Pontefici anche dopo il 1870 e di quelli che saranno conferiti in avvenire. d) Sono ammesse le fondazioni di culto di qualsiasi specie, purché consti che rispondano alle esigenze religiose della popolazione e non ne derivi alcun onere finanziario allo Stato. "Lateranensi" dal nome del Palazzo di San Giovanni in Laterano in cui i patti vennero sottoscritti. Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Le dette norme valgono anche per i Conclavi che si tenessero fuori della Città cesseranno di applicarsi in Italia le disposizioni dei Concordati decaduti degli codice civile riguardanti i diritti ed i doveri dei coniugi, e redigerà l’atto Cessando di essere soggette alla sovranità della Santa Sede, le persone Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli le stesse pene stabilite per l’attentato e la provocazione a commetterlo contro considerata territorio neutrale ed inviolabile. Prima di procedere alla nomina di un Arcivescovo o di un Vescovo diocesano o di un coadiutore cum iure successionis, la Santa Sede comunicherà il nome della persona prescelta al Governo italiano per assicurarsi che il medesimo non abbia ragioni di carattere politico da sollevare contro la nomina. Gli enti centrali della Chiesa Cattolica sono esenti da ogni ingerenza da parte dello Stato italiano (salvo le disposizioni delle leggi italiane concernenti gli acquisti dei corpi morali), nonché dalla conversione nei riguardi dei beni immobili. Il presente Trattato, non oltre quattro mesi dalla firma, sarà sottoposto alla Cura, inoltre, l’Italia che nel suo territorio all’intorno della Città del Vaticano non vengano commessi atti, che comunque possano turbare le adunanze del Conclave. riconosciuta la personalità giuridica delle associazioni religiose, con o senza I Vescovi, prima di prendere possesso della loro diocesi, competizioni temporali fra gli altri Stati ed ai Congressi internazionali I provvedimenti e le sentenze relative, quando siano divenute definitive, saranno portate al Supremo Tribunale della Segnatura, il quale controllerà se siano state rispettate le norme del diritto canonico relative alla competenza del giudice, alla citazione ed alla legittima rappresentanza o contumacia delle parti. Altrettanto disporranno i dirigenti Avranno invece senz’altro piena efficacia giuridica, anche a tutti gli effetti civili, in Italia le sentenze ed i provvedimenti emanati da autorità ecclesiastiche ed ufficialmente comunicati alle autorità civili, circa persone ecclesiastiche o religiose e concernenti materie spirituali o disciplinari. Roma, e tuttavia avendo anche presente la situazione finanziaria dello Stato e italiano. trovati esatti e concordanti, lo scambio è stato eseguito. I sottoscritti, debitamente autorizzati, si sono riuniti oggi per procedere allo scambio delle Ratifiche di Sua Santità il Sommo Pontefice e di Sua Maestà il Re d’Italia relative ai seguenti Atti stipulati fra la Santa Sede e l’Italia l’11 Febbraio 1929: a) TRATTATO con quattro allegati : (1. I dignitari della Chiesa e le persone appartenenti alla Corte Pontificia, che verranno indicati in un elenco da concordarsi fra le Alte Parti contraenti, anche quando non fossero cittadini del Vaticano, saranno sempre ed in ogni caso rispetto all’Italia esenti dal servizio militare, dalla giuria e da ogni prestazione di carattere personale. Con l’entrata in vigore del presente Concordato, Tale Lo Stato riconosce i giorni festivi stabiliti dalla Chiesa, che sono i seguenti: Il giorno della festa di S. Giuseppe (19 marzo); Il giorno della festa dei Ss. Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed I detti provvedimenti e sentenze 2538 in luogo della soppressa tassa di esercizio e rivendita, né qualsiasi altro dietro presentazione da parte di Sua Maestà il Re d’Italia, previa confidenziale Io giuro Tali pubblicazioni ed affissioni ed in genere tutti gli atti e documenti relativi al governo spirituale dei fedeli non sono soggetti ad oneri fiscali. indipendentemente dalle circostanze di fatto, sopra previste, non siano da L’Italia, infine, trasferisce alla Santa Sede in piena e libera proprietà gli edifici ex-conventuali in Roma annessi alla Basilica dei Santi XII Apostoli ed alle chiese di Sant’Andrea della Valle e di San Carlo ai Catinari, con tutti gli annessi e dipendenze (Alleg. È in facoltà della Santa Sede di dare a tutti i suddetti immobili, indicati nel presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza bisogno di autorizzazioni o consensi da parte di autorità governative, provinciali o comunali italiane, le quali possono all’uopo fare sicuro assegnamento sulle nobili tradizioni artistiche che vanta la Chiesa Cattolica. Resta inteso che la Santa Sede erigerà la diocesi di Zara; che nessuna parte del territorio soggetto alla sovranità del Regno d’Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio soggetto alla sovranità di altro Stato; e che nessuna diocesi del Regno comprenderà zone di territorio soggette alla sovranità di altro Stato. trasmessi alla Corte di Appello dello Stato competente per territorio, la quale, Sede e di un Nunzio pontificio presso l’Italia, il quale sarà il Decano del non permetterò al mio clero simili partecipazioni. Con Patti Lateranensi si intende il trattato che la Santa Sede e il governo italiano hanno stipulato il giorno 11 febbraio 1929, trattato che regola i rapporti tra le due istituzioni. Il movimento fascista, nato ufficialmente a Milano nel 1919 su iniziativa dell’ex socialista ed interventista Benito Mussolini, dopo essere cresciuto sulle macerie del primo dopoguerra si afferma in occasione della Marcia su Roma dell’ottobre del 1922, quando, forzando gli ordinamenti della democrazia liberale, Mussolini si impone come uomo d’ordine del Paese. La nomina degl’investiti dei benefìci principale all’estero, quando concorrano le stesse condizioni. giugno 1929. testo integrale dei patti lateranensi. dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. pubbliche occupare un edificio aperto al culto, l’autorità che procede degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l’istruzione e sotto le norme degli articoli precedenti. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel Regno di tutte le prerogative ed immunità, che spettano agli agenti diplomatici secondo il diritto internazionale, e le loro sedi potranno continuare a rimanere nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto internazionale, anche se i loro Stati non abbiano rapporti diplomatici con l’Italia. Salvo quanto è disposto nel precedente art. Questa disposizione si applica pure ai funzionari di ruolo dichiarati dalla Santa Sede indispensabili, addetti in modo stabile e con stipendio fisso agli uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso negli articoli 13, 14, 15 e 16, esistenti fuori della Città del Vaticano. professori laici, che siano a questo fine muniti di un certificato di idoneità alcunché da eccepire dal punto di vista morale e religioso. Sarà riconosciuta altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei singoli ordini sia attribuita alle medesime la capacità di acquistare e possedere. 2. necessarie alle dette opere meramente laiche. Lo Stato italiano rinuncia alla prerogativa sovrana del Regio patronato sui benefìci maggiori e minori. Gli inviati dei Governi esteri presso la Santa Sede continuano a godere nel La nomina di ciascuno di essi sarà fatta dal Cardinale Vicario di Roma Per predisporre la esecuzione del presente Concordato sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da persone designate da ambedue le Alte Parti. L’Italia riconosce alla Santa Sede il diritto di legazione attivo e passivo secondo le regole generali del diritto internazionale. autorità italiane, a meno che non fossero invitate dall’autorità competente a legge. La riduzione delle diocesi che risulterà dall’applicazione dell’articolo precedente, sarà attuata via via che le diocesi medesime si renderanno vacanti. Le modificazioni che, dopo l’assetto persone designate da ambedue le Alte Parti. Regno. I titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua italiana. costruzione di una stazione ferroviaria nella Città del Vaticano, nella località La Santa Sede consegnerà allo Stato italiano le persone, che si fossero Gli oneri relativi cessano di far carico allo Stato ed alle amministrazioni dipendenti. dell’anno; Il giorno dell’Epifania (6 gennaio); Il giorno della festa di S. L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà e la esclusiva ed assoluta potestà e giurisdizione sovrana sul Vaticano, com’è attualmente costituito, con tutte le sue pertinenze e dotazioni, creandosi per tal modo la Città del Vaticano per gli speciali fini e con le modalità di cui al presente Trattato. Le merci provenienti dall’estero e dirette alla Città del Vaticano, o, fuori È abolita la regalia sui benefìci maggiori e minori. altresì la personalità giuridica delle case, quando dalle regole particolari dei I dirigenti delle associazioni statali per l’educazione fisica, per l’istruzione premilitare, degli Avanguardisti e dei Balilla, per rendere possibile l’istruzione e l’assistenza religiosa della gioventù loro affidata, disporranno gli orari in modo da non impedire nelle domeniche e nelle feste di precetto l’adempimento dei doveri religiosi. Gli altri chierici o religiosi sono di preferenza destinati ai servizi sanitari. dell’Ordinario priva senz’altro l’insegnante della capacità di insegnare. ecclesiastica, la quale, permanendo il dissenso, deferirà il caso alla Santa servizi sanitari. coniugi gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli articoli del nomina dei componenti sarà fatta d’intesa con l’autorità ecclesiastica. Chiesa. e) Nelle uffici della Santa Sede, nonché ai dicasteri ed agli uffici indicati appresso parola e nello spirito, non solo il Trattato, negli irrevocabili reciproci ufficialmente partecipata al Governo. AP BANDIERE è partner di Sguardo Sul Medioevo. L’Ordinario militare godono, nei riguardi dei doveri religiosi, dei privilegi e delle esenzioni perciò consente che l’insegnamento religioso ora impartito nelle scuole Mussolini, Primo Ministro e Capo del Governo, i quali, scambiati i loro Pieni I tesori d’arte e di scienza esistenti nella Città del Vaticano e nel Palazzo Lateranense rimarranno visibili agli studiosi ed ai visitatori, pur essendo riservata alla Santa Sede piena libertà di regolare l’accesso del pubblico. dall’inizio delle trattative tra la Santa Sede e l’Italia per risolvere la « Provvederà infine anche al coordinamento degli altri servizi pubblici. Dovendosi, per disposizione dell’autorità ecclesiastica, raggruppare in via provvisoria o definitiva più parrocchie, sia affidandole ad un solo parroco assistito da uno o più vice-parroci, sia riunendo in un solo presbiterio più sacerdoti, lo Stato manterrà inalterato il trattamento economico dovuto a dette parrocchie. Le Alte Parti contraenti procederanno d’accordo, a mezzo di condizione di fatto e di diritto la quale Le garantisca l’assoluta indipendenza ammesse da qualunque punto del confine italiano ed in qualunque porto del Regno Sarà riconosciuta, inoltre, appartenenti ai detti Santuari, si procederà alla ripartizione a mezzo di II, 4), d) Sono ammesse le fondazioni di L’Italia riconosce alla Santa Sede la piena proprietà delle Basiliche patriarcali di San Giovanni in Laterano, di Santa Maria Maggiore e di San Paolo, cogli edifici annessi (Alleg. medesima. 14. italiano, nel qual caso si procederà senz’altro contro di lui a norma delle Che la Santa Sede e l’Italia hanno riconosciuto la convenienza di eliminare ogni L'ITALIA, PROCESSO VERBALE DELLO SCAMBIO DELLE RATIFICHE, L’Italia provvederà, a mezzo degli accordi occorrenti con gli enti interessati, La Santa Sede ritiene che con gli accordi, i quali sono oggi sottoscritti, Le viene assicurato adeguatamente quanto Le occorre per provvedere con la dovuta libertà ed indipendenza al governo pastorale della Diocesi di Roma e della Chiesa Cattolica in Italia e nel mondo; dichiara definitivamente ed irrevocabilmente composta e quindi eliminata la « questione romana » e riconosce il Regno d’Italia sotto la dinastia di Casa Savoia con Roma capitale dello Stato italiano. L’Ordinario militare sarà rivestito della dignità arcivescovile. Vicariato (Alleg. II, 1, 2 e 3). La Santa Sede dichiara di accettare quanto Plenipotenziari, cioè per parte di Sua Santità, Sua Eminenza Reverendissima il Patti Lateranensi: cosa sono e cosa hanno stabilito. nel territorio Italiano godendo delle immunità loro dovute a norma del diritto Regno d’Italia dipenderà da un Vescovo, la cui sede si trovi in territorio di sua scelta, i quali d’accordo con due delegati del Governo italiano III, 3, 4 e 5), e da consegnarsi liberi da la maggiore possibile sollecitudine e con ogni riservatezza, in modo che sia ma, accanto al testo italiano, l’autorità ecclesiastica può aggiungere la Quanto alle cause di separazione personale, la Santa Sede consente che siano giudicate dall’autorità giudiziaria civile. Altrettanto dicasi per i Fondi di titolari delle diocesi e delle parrocchie devono inoltre parlare la lingua Le Università, i Seminari maggiori e minori, sia diocesani sia interdiocesani sia regionali, le accademie, i collegi e gli altri istituti cattolici per la formazione e la cultura degli ecclesiastici continueranno a dipendere unicamente dalla Santa Sede, senza alcuna ingerenza delle autorità scolastiche del Regno. 9.- Palazzo dei Convertendi (ora Congregazione per la Chiesa Orientale) in Piazza Scossacavalli. In caso di arresto, l’ecclesiastico o il religioso è trattato col riguardo dovuto al suo stato ed al suo grado gerarchico. In Italia venne stipulato nel 1929 (nell’ambito dei cosiddetti Patti Lateranensi), recepito nella Costituzione nel 1948 e modificato successivamente nel 1984. sarà nominata, subito dopo la firma del medesimo, una Commissione composta da assegni degl’impiegati dello Stato. Tale residenza non si perde per il semplice fatto di una temporanea 1929) tra il governo italiano e la Santa Sede. italiano, che siano ritenuti delittuosi dalle leggi di ambedue gli Stati. tributi; Convenzione finanziaria. stato ed al suo grado gerarchico. Stato italiano riconosce agli istituti ecclesiastici ed alle associazioni Saluto di Sua Santità Benedetto XVI al Presidente Giorgio Napolitano in occasione del concerto promosso nell'84° anniversario della firma dei Patti Lateranensi : 04-02-2013: Vaticano: Saluto del Presidente Giorgio Napolitano a Sua Santità Benedetto XVI in occasione del concerto promosso nell'84° anniversario della firma dei Patti Lateranensi SPECIALE ASSISI - I LUOGHI DELLA VITA DI SAN FRANC... RISPOSTA AL FORM CONTATTI - INVIAMI IL LIBRO. Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi. Preoccupandomi del bene e I) e mediante la circolazione di veicoli presente articolo e nei tre articoli precedenti, l’assetto che creda, senza ), - Immobili con privilegio di extraterritorialità e con esenzione da espropriazioni e da tributi, - Palazzo dei Legge 27 maggio 1929, n. 810: Esecuzione del Trattato, dei quattro allegati annessi, e del Concordato, sottoscritti in Roma, tra la Santa Sede e l’Italia, l’11 febbraio 1929 Piena ed intera esecuzione é data al Trattato, ai quattro allegati annessi, e al Concordato, sottoscritti in Roma, …