Buono a sapersi: case e appartamenti di vacanza o abitazioni secondarie non possono essere finanziati con l’avere del 2° pilastro. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. 50 del 2017 che cita testualmente: In via preliminare, si rileva che, in base alla legislazione svizzera, le prestazioni della previdenza professionale obbligatoria (LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale), definite anche “secondo pilastro”, hanno il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età, contribuendo, in tal modo, a mantenere inalterato il tenore di vita del lavoratore anche dopo il pensionamento. ISCRIVETEVI per essere sempre aggiornarti, lascia nome ed email qui sotto riceverai una email con la quale potrai confermare l’iscrizione. 8), a carattere integrativo, disciplinato dalla legge con norme di carattere…, AGENZIA DELLE ENTRATE - Risoluzione 08 febbraio 2019, n. 9/E - Istituzione del codice tributo per il versamento, tramite modello F24, delle ritenute operate sulle rendite AVS e LPP da parte dei sostituti d’imposta. Sarà cura del soggetto che conferisce l’incarico all’intermediario fornire tutte le informazioni necessarie per la corretta applicazione della ritenuta e per la determinazione della base imponibile da assoggettare a tassazione. n. 3, con riferimento ai fondi di investimento alternativi). In materia è intervenuto il Dl 50/2017, il cui articolo 55-quinquies, ha introdotto nell’articolo 76, legge 413/1991, il comma 1-bis (in vigore dal 24 giugno 2017), che ha esteso la tassazione alla fonte con aliquota del 5%, prevista per le rendite erogate dall’AVS, anche alle rendite del “secondo pilastro”. Il sito utilizza cookie di terze parti. Questa novità è sfuggita a molti e purtroppo anche a … In tale contesto, in ragione di esigenze di riduzione degli adempimenti a carico dei contribuenti, l’articolo 2, comma 2, Dl 153/2015 ha previsto che “L’ammontare di tutte le prestazioni corrisposte dalla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità Svizzera (LPP), in qualunque forma erogate (…) sono assoggettate, ai fini delle imposte dirette, su istanza del contribuente, all’aliquota del 5% per cento”, ma “ai soli fini della collaborazione volontaria di cui alla legge 15 dicembre 2014, n. 186”. La modalità di tassazione in Italia di tale reddito, soggetto a imposizione esclusiva nel Paese di residenza del percettore (ai sensi dell’articolo 18 della Convenzione contro le doppie imposizioni stipulata fra Italia e Svizzera e firmata a Roma il 9 marzo 1976) e qualificabile come reddito da lavoro dipendente ai sensi dell’articolo 49, comma 2, Tuir, ha suscitato da sempre un acceso dibattito in dottrina. per l'acquisto di un'abitazione primaria o l'avvio di un'attività lucrativa indipendente, … Si accetta il trattamento dei dati e letto l'informativa sulla privacy. Ma come avviene l’erogazione e il successivo trattamento fiscale di quest’ultima? Tale comma, infatti, espressamente stabilisce che la ritenuta unica del 5% “È applicata dagli intermediari finanziari italiani, che intervengono nel pagamento, anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”. La differente formulazione utilizzata dal legislatore comporta che, diversamente da quanto avviene per le rendite AVS, che sono corrisposte ai beneficiari per il tramite di determinati istituti di credito italiani e, dunque, sulla base di specifiche convenzioni fra questi ultimi e la gestione AVS, le prestazioni LPP sono direttamente corrisposte ai beneficiari, mediante accreditamento sui rispettivi conti correnti aperti in Italia. Imposta italiana sulle pensioni secondo pilastro svizzero (LPP) Nel 2017 è avvenuto un interessante cambio nella tassazione per le pensioni LPP (il cosiddetto secondo pilastro) delle casse pensioni private svizzere. Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. L’Istante rappresenta che, in seguito alle modifiche normative introdotte dall’articolo 55-quinquies del d.l. In alcuni casi, come per es. Il Contribuente evidenzia, altresì, che, in base alla legislazione svizzera, sussistono i presupposti di diritto per richiedere il riscatto del capitale previdenziale già accumulato presso la forma di previdenza “secondo pilastro”, al netto della parte che si renderà disponibile solo al compimento del 60° anno di età, presentando domanda di ritiro del capitale di libero passaggio all’istituto di credito svizzero coinvolto nella pratica di erogazione finanziaria, ossia l’ente gestore, richiedendone il versamento in un suo conto corrente detenuto in Svizzera (senza il tramite di un intermediario italiano). https://gazzettasvizzera.org/tassazione-del-secondo-pilastro-svizzero-in-italia In altri termini, l’Istante ritiene, per adempiere ai propri obblighi fiscali, di poter assoggettare le prestazioni erogate in forma di capitale nell’ambito del rapporto di previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e invalidità, applicando l’imposta nella misura del 5 per cento, di cui al sopra riportato comma 1-bis dell’articolo 76 della legge 431 del 1991 (ndr comma 1-bis dell’articolo 76 della legge 413 del 1991), in regime autodichiarativo, procedendo, pertanto, ad autoliquidare l’imposta dovuta tramite la presentazione della propria dichiarazione dei redditi. Per le pensioni relative al “secondo pilastro” non era difatti applicabile l’articolo 76, legge 413/1991, in base al quale, per le sole pensioni AVS (“primo pilastro”), l’ammontare percepito da residenti in Italia non concorreva alla formazione del reddito imponibile, in quanto, se riscossi in Italia, erano assoggettati a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta nella misura del 5% da parte dell’intermediario presso il quale la pensione era accreditata. Il montante contributivo maturato durante il periodo lavorativo dal Contribuente, pertanto, è stato trasferito automaticamente dall’ente gestore su un conto di “libero passaggio 2° pilastro”, a suo nome, così come richiesto dalla normativa svizzera per il prelevamento del capitale previdenziale già accumulato presso la forma di previdenza LPP. Se chi incassa la liquidazione risiede in Svizzera, viene applicata l’aliquota prevista dal Cantone di residenza. Il successivo comma 1-bis – introdotto dall’articolo 55-quinquies, comma 1, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50 – prevede che “La ritenuta di cui al comma 1 è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento anche sulle somme corrisposte in Italia da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera (LPP), ivi comprese le prestazioni erogate dagli enti o istituti svizzeri di prepensionamento, maturate sulla base anche di contributi previdenziali tassati alla fonte in Svizzera e in qualunque forma erogate”. Le Direzioni regionali vigileranno affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti. In virtù dell’accordo tra Svizzera e Italia, non è prevista la doppia tassazione, dunque un cittadino paga le imposte solo in uno dei due paesi. Le slides del Convegno di Torino del 18 maggio 2018. La circostanza che la norma faccia riferimento all’intermediario finanziario italiano che “interviene” nel pagamento porta a ritenere che la ritenuta unica prevista dal comma 1-bis in esame per le prestazioni LPP vada applicata dall’intermediario laddove gli venga conferito uno specifico incarico da parte del soggetto erogante ovvero del percipiente (in tal senso, si è espressa la circolare 10 luglio 2014, n. 21/E, par. In Svizzera la previdenza professionale obbligatoria (o LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale) ha il compito d’integrare le prestazioni delle istituzioni previdenziali AVS (assicurazione vecchiaia, invalidità e superstiti Svizzera) e AI (assicurazione invalidità), che coprono solo il minimo esistenziale del costo della vita per la terza età. Ridenominazione del codice tributo…, Regime fiscale applicabile alle prestazioni erogate da una forma di  previdenza riconducibile al c.d. In forza del rapporto di lavoro svizzero, il Contribuente ha contribuito sia all’AVS (cosiddetto “primo pilastro”), sia alla forma di previdenza professionale svizzera per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (il cosiddetto “secondo pilastro”, noto anche con l’acronimo “LPP”). Il secondo pilastro svizzero costituisce fonte di integrazione del reddito da pensione per numerosi italiani, che hanno trascorso la loro vita oltre confine e ora sono rientrati in Italia e per altrettanto numerosi frontalieri che per lungo periodo hanno varcato giornalmente la frontiera per recarsi al lavoro in Svizzera. Tassazione della previdenza professionale Con la legge 96 del 21 giugno 2017, il Governo italiano, accogliendo la richiesta di sindacati e patronati, ha parificato a livello fiscale le prestazioni previste dall’assicurazione del secondo pilastro, sia sotto forma di rendita che di capitale, con la rendita AVS del primo pilastro, da ormai diversi anni tassata al 5%. Relativamente ai soggetti tenuti all’applicazione della ritenuta nell’ipotesi di corresponsione delle rendite tramite un intermediario, per le rendite AVS, il comma 1 dell’articolo 76 prevede che la ritenuta è applicata dagli “istituti italiani, quali sostituti di imposta, per il cui tramite l’AVS Svizzera le eroga ai beneficiari in Italia”, mentre per le prestazioni LPP, il comma 1-bis del medesimo articolo stabilisce che la ritenuta “è applicata dagli intermediari finanziari italiani che intervengono nel pagamento”. secondo pilastro). Tassazione Pensione Svizzera Secondo Pilastro Creatore Discussione Pensionato2000; Data di Inizio 30 Aprile 2013; Pensionato2000. Messaggio da Pensionato2000 » 30 apr 2013, 09:00 Buongiorno a tutti, mi permetto di porre in questa sede una domanda cui non sono riuscito a trovare risposta certa, sperando che qualche utente con maggior cognizione di causa possa delucidarmi. In alcuni casi è possibile prelevare i fondi pensionistici (averi di vecchiaia) già prima dell'età pensionabile: in caso di acquisto della propria abitazione, dell'avvio di un'attività lucrativa indipendente o di partenza definitiva dalla Svizzera. Le rendite, giusta l’accordo tra Italia e Svizzera del 3 ottobre 1974, di cui alla legge 26 luglio 1975, n. 386, non formano più oggetto di denuncia fiscale in Italia”. La richiesta è divenuta più pressante con l’introduzione in Italia, a opera della legge 186/2014, dell’istituto della collaborazione volontaria tesa, in primis, all’emersione delle irregolarità fiscali relative alla detenzione di patrimoni all’estero. Imposizione del pagamento in capitale 2º pilastro e pilastro 3a Calcolate le imposte uniche in caso di pagamento in capitale di previdenza (2° pilastro/pilastro 3a). Il Contribuente evidenzia, altresì, che, in base alla legislazione svizzera, sussistono i presupposti di diritto per richiedere il riscatto del capitale previdenziale già accumulato presso la forma di previdenza “secondo pilastro”, al netto della parte che si renderà disponibile solo al compimento del 60° anno di età, presentando domanda di ritiro del capitale di libero passaggio all’istituto di credito svizzero coinvolto … E’ legittimo chiedere il rimborso di quanto versato nelle casse svizzere in quanto , diversamente, sarebbe palese una doppia tassazione? Registrato 30 Aprile 2013 Messaggi 1. La pensione di base svizzera AVS viene invece normalmente già tassata alla fonte con l’aliquota del 5%, e non deve quindi più venir dichiarata. Richiesta all´ Ufficio centrale del 2º pilastro. La norma in oggetto presuppone, secondo il Contribuente, che l’imposta a titolo definitivo del 5 per cento sia applicata dagli istituti di credito italiani che intervengono nell’erogazione dell’importo. Il tenore della disposizione normativa, dunque, induce a valorizzare il tracciamento del flusso finanziario, per il tramite di un intermediario residente, quale elemento necessario per l’applicazione della norma agevolativa. La Risposta n. 286 del 19 luglio 2019 ha come oggetto il trattamento fiscale applicabile alla prestazione erogata a un contribuente fiscalmente residente in Italia da un ente pensionistico svizzero di natura privatistica (LPP, secondo l’abbreviazione ufficiale della legge federale). Il contributo in conto impianto, anche se ottenuto, Il trattamento economico, nei contratti di sommini, La conciliazione giudiziale non è equiparabile ad, Il giudice tributario deve valutare le dichiarazio, L’obbligo di motivazione degli atti tributar, Agenzia per lo sviluppo imprese Regione Campania, Banca dati normativa fiscale nazionale e regionale. La Legge n 413/91, così come modificata dall’articolo 55-quinquies del DL n 50/17 ha uniformato il trattamento fiscale delle rendite del secondo pilastro svizzero. Tale secondo pilastro svizzero costituisce fonte di integrazione del reddito da pensione per numerosi italiani, che hanno trascorso la loro vita oltre confine e ora sono rientrati in Italia e per altrettanto numerosi frontalieri che per lungo periodo hanno varcato giornalmente la frontiera per recarsi al lavoro in Svizzera. Secondo uno studio della rete globale di revisione RSM, tra il 2007 e il 2011 il numero di aziende in Svizzera è aumentato da 499.000 a 648.000, uno dei tassi più alti nell’area Ocse: +149.000 unità, pari ad un tasso di crescita medio annuo del 6,8%. In caso di rapporto di lavoro svizzero, il contribuente versa obbligatoriamente contributi sia all’AVS (c.d. In altri termini, con l’introduzione del comma 1-bis nell’articolo 76 della legge n. 413 del 1991, il regime fiscale delle prestazioni corrisposte in Italia, sotto forma di rendita e di capitale, da parte della gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità svizzera LPP, è stato sostanzialmente equiparato a quello delle rendite corrisposte in Italia da parte della assicurazione invalidità, vecchiaia e superstiti Svizzera (AVS), in quanto per entrambi i trattamenti è prevista l’applicazione di una ritenuta nella misura del 5 per cento. L’Istante, cittadino italiano, residente fiscale in Italia, dichiara di aver prestato la propria attività di lavoro dipendente in Svizzera dal 1° gennaio 2011 al 30 giugno 2012, a seguito della stipula di un contratto di lavoro di diritto svizzero e di aver mantenuto la propria residenza fiscale in Italia per l’intero periodo di attività lavorativa prestata in Svizzera. n. 50 del 2017, in base al nuovo comma 1-bis dell’articolo 76, legge n. 431 del 1991 (ndr comma 1-bis dell’articolo 76, legge n. 413 del 1991), la pensione integrativa LPP erogata a cittadini italiani che abbiamo prestato attività lavorativa in Svizzera, subisce la stessa imposta, a titolo definitivo del 5 per cento, prevista per la pensione svizzera di “primo pilastro”. ). 18 della Convenzione per evitare le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, si applica il principio generale di tassazione esclusiva nello Stato di residenza del percettore delle pensioni e di simili remunerazioni allo stesso corrisposte in considerazione di un impiego passato. Secondo quanto previsto dall’art. Per le somme corrisposte dalla gestione della previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità, valgono le stesse regole impositive previste per le rendite AVS. 30 Aprile 2013 #1 TASSAZIONE ESCLUSIVAMENTE ITALIANA PER IL SECONDO PILASTRO SVIZZERO (LPP) Nella risposta all’interpello n. 286 del Prelievo anticipato dei fondi della cassa pensione. Utilizziamo i cookie per essere sicuri che tu possa avere la migliore esperienza sul nostro sito. Trattamento fiscale applicabile alle prestazioni erogate dalla previdenza professionale obbligatoria svizzera (LPP) – Art. Letizia Marzorati Il secondo pilastro gli è stato tassato sia in Svizzera che in Italia con la voluntary del 5%. La norma prevede l’applicazione generalizzata di una ritenuta a titolo di imposta del 5% da parte degli intermediari finanziari che intervengono nel pagamento delle sommeed escludendo l’obbligo dichiarativo da parte del contribuente. On line il nuovo numero della rivista Il Commerci@lista® economia e diritto, INAIL retribuzioni convenzionali – Regione Lombardia e Torino, INAIL retribuzioni convenzionali – Torino, INAIL retribuzioni convenzionali – Regione Lombardia 2020/2021, Webinar: Ammortizzatori sociali, novità e criticità della normativa emergenziale – 16 ottobre 2020. La legislazione svizzera consente di ritirare il capitale corrispondente alle prestazioni obbligatorie del II pilastro nei seguenti casi: - quando il lavoratore lascia definitiva-mente la Svizzera - quando viene intrapresa un’attività indipendente non … La norma in esame, tuttavia, non fa riferimento al trattamento fiscale da applicare nel caso in cui l’accredito non venga canalizzato in Italia.